Amministrazione di sostegno

INFORMAZIONI

 

E’ un istituto che mira a tutelare, in modo transitorio o permanente, le persone che, pur mantenendo la capacità di intendere e di volere, per infermità o menomazioni fisiche o psichiche, anche parziali o temporanee, non hanno la piena autonomia e si trovano nell’impossibilità di provvedere ai propri interessi (anziani, disabili fisici o psichici, alcolisti, tossicodipendenti, malati). Ciò consente di proteggere il soggetto debole, senza però, escludere totalmente la sua capacità di agire.

NORME DI RIFERIMENTO

Legge n. 6 del 09/01/2004; art. 404 e ss. del codice civile

CHI PUO’ RICHIEDERLO

La domanda può essere presentata dall’interessato, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado (genitori, figli, fratelli o sorelle, nonni, zii, prozii, nipoti, cugini), dagli affini entro il secondo grado (cognati, suoceri, generi, nuore), dal tutore o curatore e dal Pubblico Ministero. I responsabili dei servizi socio-sanitari che abbiano conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l’apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a presentare autonoma richiesta o a fornirne comunque notizia al pubblico Ministero (art. 406 c.c.).

COME SI SVOLGE

La nomina dell’amministratore di sostegno si richiede mediante ricorso.L’assistenza di un difensore è facoltativa. Competente è il Giudice Tutelare del luogo ove vive abitualmente la persona interessata (se ricoverata permanentemente presso una residenza per anziani o altra struttura è competente il Giudice del luogo del ricovero). Il Giudice Tutelare fissa udienza di esame del beneficiario e il ricorrente deve notificare il ricorso e il decreto di fissazione di udienza al beneficiario e ai parenti indicati nel ricorso stesso. All’udienza il Giudice Tutelare deve sentire l’interessato, che quindi deve recarsi in Tribunale, salvo casi di assoluta intrasportabilità dello stesso da comprovare con documentazione sanitaria.

ISTRUZIONI PER LA NOTIFICA

Successivamente alla presentazione del ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno, il ricorrente deve operare nel modo seguente:

  • Informarsi presso la Cancelleria del Giudice Tutelare circa l’avvenuta fissazione della data dell’udienza. Ricevuta detta informazione, richiedere, anche a mezzo posta elettronica, allegando un documento di riconoscimento, il rilascio delle copie autentiche del ricorso e del decreto da notificare al beneficiario ed ai parenti indicati nel ricorso. Le copie autentiche scontano un diritto di cancelleria che varia in base al numero delle pagine;
  • Con le copie autentiche rilasciate dalla Cancelleria procedere alle notifiche tramite l’UNEP (Ufficio notifiche), fornendo gli indirizzi precisi;
  • Prima dell’udienza ritirare presso lo stesso ufficio UNEP  la copia notificata da depositare in cancelleria.

EFFETTI

Il Giudice Tutelare provvede alla nomina con decreto (scegliendo preferibilmente nello stesso ambito familiare dell’assistito),  con cui stabilisce la durata dell’incarico e i poteri dell’amministratore di sostegno. Lo stesso viene annotato nei registri dello stato civile a margine dell’atto di nascita del beneficiario. Una volta nominato, l’amministratore di sostegno presta giuramento di svolgere il proprio incarico con fedeltà e diligenza. La stessa amministrazione di sostegno può essere revocata qualora ne vengano meno i presupposti e se essa si riveli non idonea a realizzare la tutela del beneficiario.

DOVERI DELL’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

I poteri dell’amministratore di sostegno vengono definiti dal decreto con il quale il Giudice provvede alla nomina. Con il giuramento l’amministratore di sostegno si impegna a svolgere il proprio incarico con fedeltà e diligenza. Ogni anno, decorrente dal giorno del giuramento, l’amministratore deve depositare presso la cancelleria  il rendiconto della gestione economica, utilizzando il  modulo allegato. Tale rendiconto può essere spedito per posta ordinaria o raccomandata AR alla Cancelleria della Volontaria Giurisdizione, allegando la documentazione a sostegno di quanto dichiarato (es. estratti conto corrente, fatture ecc.).

Vi sono atti per il cui compimento occorre sempre l’autorizzazione del Giudice Tutelare (ad es. accettare eredità o rinunciarvi,  o del Tribunale, su pare del Giudice Tutelare (ad es. per alienare o comunque disporre di beni oggetto di una eredità accettata con beneficio di inventario) – (artt. 374 e 375 c.c.).

Gli atti  compiuti dall’amministratore di sostegno in violazione delle norme o senza autorizzazione sono annullabili.

DOVE SI RICHIEDE

Cancelleria Volontaria Giurisdizione.

Per eventuali informazioni o chiarimenti:

e mail:  [email protected]

DOCUMENTI OCCORRENTI

Nota di iscrizione a ruolo;

Ricorso;

Fotocopia documento d’identità del richiedente;

Fotocopia del documento d’identità del beneficiario;

Certificati medici, autocertificazioni anagrafiche e dello stato di famiglia storico, e quant’altro si ritiene utile al fine dell’accoglimento della domanda.

COSTI

Euro 27,00 per diritti di Cancelleria da versarsi a mezzo pagoPA

MODULISTICA

Nota di iscrizione a ruolo;

Ricorso Amministrazione di sostegno;

Rendiconto Amministrazione di sostegno;

Richiesta di rinuncia all’eredità per soggetti sottoposti ad amministrazione di sostegno;

Richiesta per accettare eredità per soggetti sottoposti ad amministrazione di sostegno;

Richiesta di autorizzazione alla vendita di beni immobili ereditari;

Richiesta di autorizzazione alla vendita di beni immobili non ereditari ereditari