INFORMAZIONI
|
E’ un istituto che mira a tutelare, in modo transitorio o permanente, le persone che, pur mantenendo la capacità di intendere e di volere, per infermità o menomazioni fisiche o psichiche, anche parziali o temporanee, non hanno la piena autonomia e si trovano nell’impossibilità di provvedere ai propri interessi (anziani, disabili fisici o psichici, alcolisti, tossicodipendenti, malati). Ciò consente di proteggere il soggetto debole, senza però, escludere totalmente la sua capacità di agire. |
---|---|
NORME DI RIFERIMENTO |
Legge n. 6 del 09/01/2004; art. 404 e ss. del codice civile |
CHI PUO’ RICHIEDERLO |
La domanda può essere presentata dall’interessato, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado (genitori, figli, fratelli o sorelle, nonni, zii, prozii, nipoti, cugini), dagli affini entro il secondo grado (cognati, suoceri, generi, nuore), dal tutore o curatore e dal Pubblico Ministero. I responsabili dei servizi socio-sanitari che abbiano conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l’apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a presentare autonoma richiesta o a fornirne comunque notizia al pubblico Ministero (art. 406 c.c.). |
COME SI SVOLGE |
La nomina dell’amministratore di sostegno si richiede mediante ricorso.L’assistenza di un difensore è facoltativa. Competente è il Giudice Tutelare del luogo ove vive abitualmente la persona interessata (se ricoverata permanentemente presso una residenza per anziani o altra struttura è competente il Giudice del luogo del ricovero). Il Giudice Tutelare fissa udienza di esame del beneficiario e il ricorrente deve notificare il ricorso e il decreto di fissazione di udienza al beneficiario e ai parenti indicati nel ricorso stesso. All’udienza il Giudice Tutelare deve sentire l’interessato, che quindi deve recarsi in Tribunale, salvo casi di assoluta intrasportabilità dello stesso da comprovare con documentazione sanitaria. |
ISTRUZIONI PER LA NOTIFICA |
Successivamente alla presentazione del ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno, il ricorrente deve operare nel modo seguente:
|
EFFETTI |
Il Giudice Tutelare provvede alla nomina con decreto (scegliendo preferibilmente nello stesso ambito familiare dell’assistito), con cui stabilisce la durata dell’incarico e i poteri dell’amministratore di sostegno. Lo stesso viene annotato nei registri dello stato civile a margine dell’atto di nascita del beneficiario. Una volta nominato, l’amministratore di sostegno presta giuramento di svolgere il proprio incarico con fedeltà e diligenza. La stessa amministrazione di sostegno può essere revocata qualora ne vengano meno i presupposti e se essa si riveli non idonea a realizzare la tutela del beneficiario. |
DOVERI DELL’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO |
I poteri dell’amministratore di sostegno vengono definiti dal decreto con il quale il Giudice provvede alla nomina. Con il giuramento l’amministratore di sostegno si impegna a svolgere il proprio incarico con fedeltà e diligenza. Ogni anno, decorrente dal giorno del giuramento, l’amministratore deve depositare presso la cancelleria il rendiconto della gestione economica, utilizzando il modulo allegato. Tale rendiconto può essere spedito per posta ordinaria o raccomandata AR alla Cancelleria della Volontaria Giurisdizione, allegando la documentazione a sostegno di quanto dichiarato (es. estratti conto corrente, fatture ecc.). Vi sono atti per il cui compimento occorre sempre l’autorizzazione del Giudice Tutelare (ad es. accettare eredità o rinunciarvi, o del Tribunale, su pare del Giudice Tutelare (ad es. per alienare o comunque disporre di beni oggetto di una eredità accettata con beneficio di inventario) – (artt. 374 e 375 c.c.). Gli atti compiuti dall’amministratore di sostegno in violazione delle norme o senza autorizzazione sono annullabili. |
DOVE SI RICHIEDE |
Cancelleria Volontaria Giurisdizione. Per eventuali informazioni o chiarimenti: e mail: [email protected] |
DOCUMENTI OCCORRENTI |
Nota di iscrizione a ruolo; Ricorso; Fotocopia documento d’identità del richiedente; Fotocopia del documento d’identità del beneficiario; Certificati medici, autocertificazioni anagrafiche e dello stato di famiglia storico, e quant’altro si ritiene utile al fine dell’accoglimento della domanda. |
COSTI |
Euro 27,00 per diritti di Cancelleria da versarsi a mezzo pagoPA |
MODULISTICA |
Ricorso Amministrazione di sostegno; Rendiconto Amministrazione di sostegno; Richiesta di rinuncia all’eredità per soggetti sottoposti ad amministrazione di sostegno; Richiesta per accettare eredità per soggetti sottoposti ad amministrazione di sostegno; Richiesta di autorizzazione alla vendita di beni immobili ereditari; Richiesta di autorizzazione alla vendita di beni immobili non ereditari ereditari |