Organismi di conciliazione
Il Responsabile del Registro degli Organismi di conciliazione ha stabilito con Decreto 24 luglio 2006 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 febbraio 2007 n. 33) i requisiti di accreditamento dei soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall’art. 4, co. 4 lett a, per i conciliatori che non siano:
- magistrati in quiescenza
- professori universitari di ruolo, anche in quiescenza, in materie giuridiche o economiche con anzianità di almeno 15 anni, anche se successivamente cancellati non per motivi disciplinari.
Per accreditarsi, l’organismo (associazione, società o ente) deve presentare domanda in originale che deve contenere:
- attestazione di impegno a svolgere corsi di formazione per conciliatori, ciascuno per un numero massimo di 30 partecipanti, con le seguenti caratteristiche:
- almeno 32 ore di lezione, di cui non meno di 16 ore di pratica e 4 ore per la valutazione, con i seguenti contenuti minimi: strumenti di risoluzione delle controversie alternativi alla giurisdizione; principi, natura e funzione della conciliazione; esperienze internazionali e principi comunitari; compiti, responsabilità e caratteristiche del conciliatore; rapporti tra conciliatore e Organismi di conciliazione; tecniche di conciliazione; la procedura di conciliazione; rapporti con la tutela contenziosa;
- almeno 8 ore di lezione con i seguenti contenuti minimi: le controversie di cui all'art. 1 d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5; i riti societari di cognizione ordinaria e sommaria;
- attestazione di disponibilità di strutture e locali idonei a consentire lo svolgimento dei corsi di formazione. Esibire titolo, contratto di proprietà, locazione, comodato ecc. oppure dichiarazione sostitutiva ex art. 47 d.p.r. 445/2000
- attestazione di disporre di almeno 3 formatori. I formatori, qualunque ne sia il numero, dovranno dimostrare mediante idonea certificazione o ex art. 46 del d.p.r. 445/2000 di:
a) essere in possesso dei requisiti di qualificazione professionale dei conciliatori
b) aver maturato esperienza almeno triennale quali docenti in corsi di formazione nelle materie giuridiche o economiche (da dimostrare con il titolo o dichiarazione sostitutiva)
- attestazione di impegno a svolgere, a pena di decadenza dell’accreditamento, almeno 90 ore annuali dedicate all’attività di formazione dei conciliatori.
N.B. I formatori non in possesso dei requisiti previsti per i conciliatori dovranno esibire anche il diploma attestante la propria formazione in corsi per conciliatori presso enti accreditati c/o il Ministero della Giustizia.
Normativa di riferimento
DM 23 luglio 2004 n. 222, “Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione nonché di tenuta del registro degli organismi di conciliazione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5"
Dove:
Direzione Generale della Giustizia Civile – Ufficio III
Via Arenula, 70
00186 Roma
Fonte: Ministero della Giustizia