Lavoro di pubblica utilità definisce la prestazione di un’attività non retribuita, effettuata in sostituzione della pena irrogata, a favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti e organizzazioni di assistenza sociale o volontariato,
individuati attraverso apposite convenzioni stipulate dal ministero della Giustizia o, su delega di quest’ultimo, dal Presidente del Tribunale, a norma dell’art. 2 del decreto ministeriale 26 marzo 2001.
Nelle convenzioni sono indicate le attività in cui può consistere il lavoro di pubblica utilità, i soggetti incaricati di coordinare la prestazione lavorativa e le modalità di copertura assicurativa.
Il lavoro di pubblica utilità può avere come oggetto:
La sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità può essere concessa per i seguenti reati di competenza del Tribunale:
Per ottenere la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità, l’interessato deve prendere contatto con uno degli enti convenzionati e sottoscrivere una lettera - contratto o una attestazione equivalente da sottoporre al Giudice.
Il Giudice, nel pronunziare la sentenza di condanna o di applicazione pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento), può disporre che la pena irrogata venga sostituita dal lavoro di pubblica utilità, indicando l’ente presso il quale il lavoro deve essere svolto.
La prestazione sostitutiva ha una durata corrispondente alla pena inflitta, in ragione di due ore di lavoro per ogni giorno di pena detentiva e per ogni € 250 o frazione di € 250 di pena pecuniaria.
L'attività viene svolta nell'ambito della provincia in cui risiede il condannato e comporta la prestazione di non più di sei ore di lavoro settimanale da svolgere con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato. Tuttavia, se il condannato lo richiede, il giudice può ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilità per un tempo superiore alle sei ore settimanali.
La durata giornaliera della prestazione non può comunque oltrepassare le otto ore.
In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, su richiesta del pubblico ministero, il giudice, tenuto conto dell’entità dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della sanzione con il conseguente ripristino della pena che era stata sostituita.
Per i reati di guida sotto l’influenza di alcol e di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti l’espletamento del lavoro di pubblica utilità determina i seguenti effetti premiali:
Allegati
Elenco aggiornato al 21/11/2024