Lavori di pubblica utilità e messa alla prova

Lavoro di pubblica utilità definisce la prestazione di un’attività non retribuita, effettuata in sostituzione della pena irrogata, a favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti e organizzazioni di assistenza sociale o volontariato,
individuati attraverso apposite convenzioni stipulate dal ministero della Giustizia o, su delega di quest’ultimo, dal Presidente del Tribunale, a norma dell’art. 2 del decreto ministeriale 26 marzo 2001.

Nelle convenzioni sono indicate le attività in cui può consistere il lavoro di pubblica utilità, i soggetti incaricati di coordinare la prestazione lavorativa e le modalità di copertura assicurativa.
Il lavoro di pubblica utilità può avere come oggetto:

  • Prestazioni di lavoro in favore di organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato  operanti, in particolare, nei confronti di tossicodipendenti, persone affette da infezione da HIV, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex-detenuti o extracomunitari
  • Prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile,   come il soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali, di tutela del patrimonio ambientale e culturale, inclusa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo e di custodia di musei, gallerie o pinacoteche
  • Prestazioni di lavoro in opere di tutela della flora e della fauna e di prevenzione del randagismo degli animali
  • Prestazioni di lavoro nella manutenzione e nel decoro di ospedali e case di cura o di beni del demanio e del patrimonio pubblico ivi compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia
  • Altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato

La sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità può essere concessa per i seguenti reati di competenza del Tribunale:

  • Violazione della disciplina sugli stupefacenti, limitatamente all’ipotesi di lieve entità, qualora non debba essere concessa la sospensione condizionale della pena (’art. 73 c. 5 e 5 bis  D.P.R. 309/90)
  • Guida sotto l’influenza dell’alcol, purché il conducente non abbia provocato un incidente stradale (art. 186 c. 6 Codice della Strada)
  • Guida in stato di alterazione psico–fisica per uso di sostanze stupefacenti, purché il conducente non abbia provocato un incidente stradale (art. 187 c. 8 bis Codice della Strada)

Per ottenere la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità, l’interessato deve prendere contatto con uno degli enti convenzionati e sottoscrivere una lettera - contratto o una attestazione equivalente da sottoporre al Giudice.     
Il Giudice, nel pronunziare la sentenza di condanna o di applicazione pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento), può disporre che la pena irrogata venga sostituita dal lavoro di pubblica utilità, indicando l’ente presso il quale il lavoro deve essere svolto.  
La prestazione sostitutiva ha una durata corrispondente alla pena inflitta, in ragione di due ore di lavoro per ogni giorno di pena detentiva e per ogni € 250 o frazione di € 250 di pena pecuniaria.
L'attività viene svolta nell'ambito della provincia in cui risiede il condannato e comporta la prestazione di non più di sei ore di lavoro settimanale da svolgere con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato. Tuttavia, se il condannato lo richiede, il giudice può ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilità per un tempo superiore alle sei ore settimanali.

La durata giornaliera della prestazione non può comunque oltrepassare le otto ore.
In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, su richiesta del pubblico ministero, il giudice, tenuto conto dell’entità dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della sanzione con il conseguente ripristino della pena che era stata sostituita.       
Per i reati di guida sotto l’influenza di alcol e di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti l’espletamento del lavoro di pubblica utilità determina i seguenti effetti premiali:

  • estinzione del reato
  • revoca della sanzione amministrativa della confisca del veicolo, qualora sia stata disposta con la sentenza (la confisca non viene disposta se il veicolo appartiene a persona estranea al reato)
  • riduzione alla metà della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida

 

Allegati

Elenco delle convenzioni stipulate dal Tribunale di Belluno per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità e messa alla prova

Elenco aggiornato al 21/11/2024