SpeDiGius - Istanze di liquidazione

Nuovo Applicativo per la gestione delle Spese di Giustizia SPEdiGIUS

  • Compilare Istanza Web sul portale liquidazione spese di giustizia https://lsg.giustizia.it/

  • Video esplicativo inserimento Istanza da parte del Beneficiario – Applicativo Istanza Web (Link in arrivo)



REGISTRI

AREA PENALE

REGISTRO FASE PROCURA 

MOD.21- REGISTRO DELLE NOTIZIE DI

REATO 

MOD. 44 – REGISTRO IGNOTI

REGISTRO FASE DIBATTIMENTO

MOD. 16 - REGISTRO GENERALE

UFFICI GIUDICANTI 

OD.7 bis- REGISTRO DELLE IMPUGNAZIONI

DAVANTI AL GIUDICE MONOCRATICO

                 

REGISTRO FASE CORTE D’ASSISE ASSISE  

 

MOD. 19 – REGISTRO GENERALE DELLA

CORTE D’ASSISE 

REGISTRO FASE GIP/GUP  

 

MOD.20- REGISTRO DELL’UFFICIO DEL

GIP/GUP 

REGISTRO ESECUZIONE PENALE  

 

MOD.32-REGISTRO DELL’ESECUZIONE  

AREA CIVILE

VOLONTARIA GIURISDIZIONE  

 

MOD.18- REGISTRO GENERALI DEGLI AFFARI CIVILI NON CONTENZIOSI E DA

TRATTARSI IN CAMERA DI CONSIGLIO 

 

LAVORO  

 

MOD.3- RUOLO GENERALE DEGLI AFFARI

CIVILI-CONTROVERSIE DI LAVORO

PREVIDENZA E ASSISTENZA

OBBLIGATORIE 

 

CONTENZIOSO CIVILE  

 

MOD.1/A-RUOLO GENERALE DEGLI AFFARI

CIVILI-CAUSE ORDINARIE

SEZIONE FALLIMENTI  

 

MOD.23- REGISTRO DEI FALLIMENTI

DICHIARATI-CCI LIQUIDAZIONE

GIUDIZIALE 

ESECUZIONE CIVILE

MOD. 19 – REGISTRO GENERALE DELLE ESECUZIONI CIVILI




Documenti DA ALLEGARE ALL’ISTANZA pena il rifiuto della stessa:

   Consulenti tecnici di ufficio / Periti

  • Istanza liquidazione
  • Provvedimento di nomina che può contenere eventuali autorizzazioni di spesa (es.: uso del mezzo proprio, utilizzo di laboratori privati, ecc.)
  • Eventuali richieste di autorizzazione alla spesa o alla proroga dei termini per il deposito e conseguente provvedimento di accoglimento della richiesta
  • Documentazione giustificativa delle spese sostenute e previamente autorizzate
  • Prova del deposito dell’elaborato peritale nei termini: frontespizio con depositato, attestazione della cancelleria della data di deposito, indicazione della data di deposito nel provvedimento di liquidazione

    Custodi – Amministratori giudiziari
  • Istanza di liquidazione compensi
  • Provvedimento di nomina del custode (in genere costituito da verbale di affidamento del bene sequestrato) o dell’amministratore
  • Provvedimento di fine custodia (verbale di dissequestro per i custodi o decreto del giudice che dichiara la fine dell’amministrazione giudiziaria)
  • Spese documentate (per i custodi in genere il prelievo del mezzo, per gli amministratori quelle autorizzate dal giudice e documentate)

    Interpreti / Traduttori
  • Istanza liquidazione compensi
  • Provvedimento di nomina (potrebbe essere contenuto in un verbale di udienza)
  • In caso di traduzione copia del frontespizio dell’atto tradotto riportante la data di deposito ovvero attestazione della cancelleria dalla quale risulti la data del deposito.
  • Eventuale documentazione giustificativa delle spese preventivamente autorizzate

    Avvocati difensori di parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato
  • Istanza di liquidazione compensi con nota spese (quest’ultima è l’indicazione analitica dei compensi per le singole attività defensionali e delle spese sostenute dall’avvocato e può essere all’interno dell’istanza oppure un documento a parte)
  • Decreto ammissione al patrocinio a spese dello Stato
    (Processo civile: delibera Ordine 
    Avvocati; Processo penale: decreto di ammissione al PSS)
  • Atto di nomina del difensore (in penale in genere è dentro il decreto di ammissione)
  • Documentazione giustificativa di eventuali spese liquidate dal giudice come esenti e rimborsabili. Altrimenti tutte le spese sono soggette a tassazione.

    Avvocati difensori di imputati irreperibili ex art. 159 c.p.p. liquidati ex art. 117 DPR 115/2002
  • Istanza di liquidazione compensi con nota spese (quest’ultima è l’indicazione analitica dei compensi per le singole attività defensionali e delle spese sostenute dall’avvocato e può essere all’interno dell’istanza oppure un documento a parte)
  • Nomina del difensore o atto da cui risulti che l’avvocato era difensore di ufficio (provvedimento del giudice o verbale di udienza, sentenza)
  • Decreto di irreperibilità dell’imputato
  • Documentazione giustificativa di eventuali spese liquidate dal giudice come esenti e rimborsabili. Altrimenti tutte le spese sono soggette a tassazione.

    Avvocati difensori di ufficio ex art. 97 c.p.p. liquidati ex art. 116 DPR 115/2002
  • Istanza di liquidazione compensi con nota spese (quest’ultima è l’indicazione analitica dei compensi per le singole attività defensionali e delle spese sostenute dall’avvocato e può essere all’interno dell’istanza oppure un documento a parte)
  • Nomina del difensore o atto da cui risulti che l’avvocato era difensore di ufficio (provvedimento del giudice o verbale di udienza)
  • Documentazione giustificativa di eventuali spese liquidate dal giudice come esenti e rimborsabili. Altrimenti tutte le spese sono soggette a tassazione.
  • Prova dell’attività svolta per il recupero del credito

    Avvocati difensori di imputati irreperibili ex art. 420 quater c.p.p.  
    Si tratta dell’ipotesi in cui l’imputato non è presente in udienza ed il giudice ritiene che non ha avuto notizia del processo a suo carico. In questi casi viene emessa sentenza di non doversi procedere che verrà revocata qualora l’imputato venga rintracciato. Il difensore ovviamente va retribuito per l’attività defensionale sin lì svolta.
  • Istanza di liquidazione compensi con nota spese (quest’ultima è l’indicazione analitica dei compensi per le singole attività defensionali e delle spese sostenute dall’avvocato e può essere all’interno dell’istanza oppure un documento a parte)
  • Nomina del difensore o atto da cui risulti che l’avvocato era difensore di ufficio (in genere il verbale di udienza o la sentenza del giudice)
  • Estratto di sentenza o altro atto processuale (es. verbale di udienza) da cui risulti che ricorre la condizione di cui all’art. 420 quater c.p.p.
  • Documentazione giustificativa di eventuali spese liquidate dal giudice come esenti e rimborsabili. Altrimenti tutte le spese sono soggette a tassazione.

    Avvocati difensori di cittadini stranieri ricorrenti ex art. 18, comma 4 D.lgs. 150/2011 contro decreto di espulsione emesso ex Dlgs 286/1998 ed art. 142 TUSG
    In questi casi il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato d’ufficio perché previsto dalla stessa legge. 
  • Istanza di liquidazione compensi con nota spese (quest’ultima è l’indicazione analitica dei compensi per le singole attività defensionali e delle spese sostenute dall’avvocato e può essere all’interno dell’istanza oppure un documento a parte)
  • Nomina del difensore o atto da cui risulti che l’avvocato era difensore di ufficio (in genere il verbale di udienza o la sentenza del giudice)
  • Documentazione giustificativa di eventuali spese liquidate dal giudice come esenti e rimborsabili. Altrimenti tutte le spese sono soggette a tassazione.

    Fallimento ammesso d’ufficio al patrocinio a spese dello Stato (art. 144 TUSG) in procedimento in cui il Fallimento medesimo è parte
  • Istanza liquidazione compensi con nota spese
  • Decreto del giudice delegato attestante che il fallimento non ha un attivo per pagare un difensore nel processo e nomina del difensore
  • Documentazione giustificativa di eventuali spese liquidate dal giudice come esenti e rimborsabili. Altrimenti tutte le spese sono soggette a tassazione.

    Curatori fallimentari
  • Istanza liquidazione compensi con nota spese. Si precisa che ai sensi dell’art. 4, comma 2 Decreto Ministeriale 25/01/2012, n. 30 ai curatori spetta un rimborso forfettario delle spese pari al 5% dell’importo liquidato come compenso. Le eventuali ulteriori spese sostenute (c.d. “spese vive”) di cui il curatore chieda il rimborso devono essere autorizzate dal giudice e documentate. Per queste spese è assolutamente necessario che sia prodotta la documentazione giustificativa. Per le spese per le quali esiste un tariffario ufficiale il curatore potrà produrre copia del tariffario (es. visura CCIAA).
  • Sentenza ove è contenuta la nomina del curatore