Istanza al Giudice dell’Esecuzione ex art 676 C.P.P.
L’istanza può essere presentata a seguito di sentenza di applicazione pena, divenuta irrevocabile, per ottenere l’estinzione del reato ex art. 445, 2° co. C.P.P.: il reato è estinto, ove sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni soli o congiunti a pena pecuniaria, se nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione, l’imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale, e se è stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, l’applicazione non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena.
L’istanza può essere presentata a seguito di decreto penale di condanna, divenuto esecutivo, per ottenere l’estinzione del reato ex art. 460, co. 5° C.P.P.: il reato è estinto se nel termine di cinque anni, quando il decreto concerne un delitto, ovvero di due anni, quando il decreto concerne una contravvenzione, l’imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale e la condanna non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena.