Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO)

INFORMAZIONI

 

Il Trattamento sanitario obbligatorio è uno strumento cautelare rivolto alla tutela di una persona affetta da malattia mentale. Esso può essere adottato quando, versando il soggetto in una fase acuta di malessere psichico, sia necessario procedere ad interventi terapeutici urgenti che lo stesso rifiuta. Infatti il provvedimento impone il ricovero coattivo del soggetto infermo in una struttura ospedaliera o in altro luogo di cura, al fine di consentire l’applicazione delle terapie necessarie.

NORME DI RIFERIMENTO

Artt. 1-5 Legge n. 833 del 1978; Legge 180/1978; art. 21, dlgs. 150/2011

Il Trattamento sanitario obbligatorio viene disposto con provvedimento motivato adottato dal Sindaco del Comune di residenza della persona nei cui confronti deve essere disposto o del Comune in cui la persona momentaneamente si trova, nella sua veste di autorità sanitaria locale e presuppone due certificazioni:

  • Una proposta formulata da un primo medico, che valuta le condizioni del soggetto;
  • Un parere di un medico della ASL, al quale spetta l’eventuale convalida della proposta.

A seguito di queste due certificazioni, il Sindaco pronuncia un’ordinanza urgente che dispone il TSO e la trasmette al Giudice Tutelare entro 48 ore dal ricovero. Il Giudice Tutelare, nelle 48 ore successive, deve provvedere alla convalida o alla non convalida dell’ordinanza  con decreto motivato che deve essere comunicato al Sindaco. Qualora il Giudice non disponga la convalida, il Sindaco deve disporre l’immediata cessazione del Trattamento Sanitario Obbligatorio. Il ricovero può comunque proseguire se vi è il consenso volontario della persona e, in tal caso, non è più necessario l’intervento del Giudice. Se il provvedimento  è disposto dal Sindaco di un Comune diverso da quello di residenza dell'infermo, ne va data comunicazione anche al Sindaco di questo ultimo Comune. Se il provvedimento è adottato nei confronti di cittadini stranieri o di apolidi, ne va data comunicazione al Ministero dell'Interno e al consolato competente, tramite il prefetto. Nei casi in cui il trattamento sanitario obbligatorio debba protrarsi oltre il settimo giorno, ed in quelli di ulteriore prolungamento, il sanitario responsabile del servizio psichiatrico è tenuto a formulare, in tempo utile, una proposta motivata al sindaco che ha disposto il ricovero, il quale ne dà comunicazione al Giudice Tutelare, con le modalità e per gli adempimenti di cui al primo e secondo comma dell’art. 3 L. 180/78, indicando la ulteriore durata presumibile del trattamento stesso.

CHI PUO’ RICHIEDERLO

Il Sindaco su proposta del medico specialista e convalida di una struttura pubblica.

COME SI RICHIEDE

Dopo l’emissione dell’ordinanza che dispone il TSO, il Sindaco la notifica al Giudice Tutelare entro 48 ore dal ricovero. Giudice competente è quello della circoscrizione in cui rientra il Comune.

DOVE SI RICHIEDE

Tribunale di Belluno - Volontaria Giurisdizione

POSSIBLITA’ DI IMPUGNAZIONE

Chi è sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio, e chiunque vi abbia interesse, può proporre ricorso contro il provvedimento convalidato dal Giudice Tutelare. Le controversie sono regolate dal rito sommario di cognizione. E’ competente il Tribunale in composizione collegiale e al giudizio partecipa il pubblico ministero. Nel giudizio di primo grado le parti possono stare in giudizio personalmente e farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce al ricorso o in atto separato.

Il Sindaco può proporre analogo ricorso avverso la mancata convalida del provvedimento che dispone il trattamento sanitario obbligatorio entro 30 giorni decorrente dalla scadenza del termine di cui al secondo comma dell'articolo 3 L. 180/78 (termine di 48 ore per la convalida) .

 Alle controversie previste dal presente articolo si applica l'art. 21 del Dlgs 01/09/2011, n. 150