Rinuncia all'eredità

INFORMAZIONI

Se il chiamato  non intende accettare l’eredità, può rinunciarvi con una dichiarazione resa al notaio (competente su tutto il territorio nazionale)  o al cancelliere del Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione (ultimo domicilio del defunto). E’ opportuno effettuare la rinuncia prima della presentazione della denuncia di successione. La rinuncia non può essere sottoposta a  condizione né a termine, né può essere parziale ed è sempre revocabile fino a quando non viene accettata dagli altri chiamati.

Di solito la rinuncia viene fatta quando i debiti del defunto sono superiori ai crediti. I creditori del chiamato all’eredità che ritengono di essere danneggiati dalla sua rinuncia possono farsi autorizzare ad accettare l’eredità in nome e per conto del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari, sino alla concorrenza dei loro crediti (art. 2900 cod. civ.).

In caso di rinuncia la quota del rinunciante è devoluta agli altri coeredi, salvo il subentro dei discendenti legittimi e naturali nella posizione del rinunciante, ai sensi degli artt. 522 e 523 c.c.

Termini per la presentazione:

  • se si è nel possesso dei beni ereditari: tre mesi dal decesso (art. 458 codice civile);
  • se non si è nel possesso dei beni ereditari: fino alla prescrizione del diritto (10 anni).

NORME DI RIFERIMENTO

Artt. 485 -  519 s.s. del codice civile

CHI PUO’ RICHIEDERLO

Il chiamato all’eredità. Se la rinuncia viene fatta nell’interesse di minori, interdetti,  inabilitati e persone sottoposte ad Amministrazione di sostegno è necessaria la preventiva autorizzazione del Giudice Tutelare competente.
Rinuncia per soggetti minori
Rinuncia per soggetti sottoposti a tutela
Rinuncia per soggetti sottoposti a curatela
Rinuncia per soggetti sottoposti ad amministrazione di sostegno

E’ possibile effettuare un unico atto di rinuncia per ogni grado di parentela (es. tutti i fratelli insieme ). Tutti i rinuncianti però devono comparire personalmente.

DOVE SI RICHIEDE

Volontaria Giurisdizione.

La redazione dell’atto davanti al Cancelliere del Tribunale avviene su appuntamento. Per eventuali informazioni o chiarimenti:

  e mail:  [email protected]

DOCUMENTI OCCORRENTI

  • Carta d’identità valida o altro documento equipollente e codice fiscale del rinunciante;
  • Dichiarazione sostitutiva di certificazione di morte redatta davanti al cancelliere
  • Codice fiscale del defunto
  • In caso di rinuncianti minori o incapaci copia autentica dell’autorizzazione del Giudice Tutelare  e codici fiscali dei minori o degli incapaci.

COSTI

Ad avvenuta registrazione da parte del locale Ufficio del Registro,  è possibile ritirare copia dell'Atto facendone richiesta presso la Cancelleria.

Se c’è urgenza (ritiro il giorno stesso della richiesta):

  • 1 marca da bollo da € 16,00
  • 1 pagamento a mezzo pagoPA da € 35,40 per diritti di copia

Senza urgenza (ritiro dopo 3 gg. dalla richiesta):

  • 1 marca da bollo da € 16,00
  • 1 pagamento a mezzo pagoPA da € 11,80 per diritti di copia

REVOCA

Chi ha rinunciato all'eredita'  puo' revocare la rinuncia, ma occorre l’atto notarile, perché la   revoca  implica accettazione pura e semplice  e tale atto non può essere iscritto nel Registro delle Successioni.
Successivamente la revoca viene annotata sul predetto registro.