INFORMAZIONI |
Se il chiamato non intende accettare l’eredità, può rinunciarvi con una dichiarazione resa al notaio (competente su tutto il territorio nazionale) o al cancelliere del Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione (ultimo domicilio del defunto). E’ opportuno effettuare la rinuncia prima della presentazione della denuncia di successione. La rinuncia non può essere sottoposta a condizione né a termine, né può essere parziale ed è sempre revocabile fino a quando non viene accettata dagli altri chiamati. Di solito la rinuncia viene fatta quando i debiti del defunto sono superiori ai crediti. I creditori del chiamato all’eredità che ritengono di essere danneggiati dalla sua rinuncia possono farsi autorizzare ad accettare l’eredità in nome e per conto del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari, sino alla concorrenza dei loro crediti (art. 2900 cod. civ.). In caso di rinuncia la quota del rinunciante è devoluta agli altri coeredi, salvo il subentro dei discendenti legittimi e naturali nella posizione del rinunciante, ai sensi degli artt. 522 e 523 c.c. Termini per la presentazione:
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NORME DI RIFERIMENTO |
Artt. 485 - 519 s.s. del codice civile |
CHI PUO’ RICHIEDERLO |
Il chiamato all’eredità. Se la rinuncia viene fatta nell’interesse di minori, interdetti, inabilitati e persone sottoposte ad Amministrazione di sostegno è necessaria la preventiva autorizzazione del Giudice Tutelare competente. E’ possibile effettuare un unico atto di rinuncia per ogni grado di parentela (es. tutti i fratelli insieme ). Tutti i rinuncianti però devono comparire personalmente. |
DOVE SI RICHIEDE |
Volontaria Giurisdizione. La redazione dell’atto davanti al Cancelliere del Tribunale avviene su appuntamento. Per eventuali informazioni o chiarimenti: e mail: [email protected] |
DOCUMENTI OCCORRENTI |
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COSTI |
Ad avvenuta registrazione da parte del locale Ufficio del Registro, è possibile ritirare copia dell'Atto facendone richiesta presso la Cancelleria. Se c’è urgenza (ritiro il giorno stesso della richiesta):
Senza urgenza (ritiro dopo 3 gg. dalla richiesta):
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REVOCA |
Chi ha rinunciato all'eredita' puo' revocare la rinuncia, ma occorre l’atto notarile, perché la revoca implica accettazione pura e semplice e tale atto non può essere iscritto nel Registro delle Successioni. |