COSA E’ |
E’ l’istituto, riconosciuto dal decreto legislativo n. 274/2000, che consente alla persona offesa di qualsiasi reato procedibile a querela di citare in giudizio mediante ricorso la persona alla quale il reato è attribuito. Il ricorso, la cui presentazione produce gli stessi effetti della querela, deve essere sottoscritto dalla persona offesa o dal suo legale rappresentante e dal difensore. |
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MODALITA’ DI |
Una volta redatto, il ricorso deve essere previamente comunicato al Pubblico Ministero attraverso il deposito di copia presso la sua segreteria e successivamente depositato, nel termine di tre mesi dalla notizia del fatto che costituisce reato, presso la cancelleria del Giudice di pace. |
EFFETTI |
Se ricorrono i presupposti previsti dalla legge, il Giudice emette entro 20 giorni un decreto con cui convoca le parti in udienza. Il ricorrente è tenuto a notificare il decreto, unitamente al ricorso, al Pubblico Ministero, alla persona citata in giudizio e al suo difensore almeno 20 |