INFORMAZIONI |
Serve a riabilitare il soggetto che ha subito un protesto di assegno o di titolo cambiario e l’effetto è quello di considerare il protesto come mai avvenuto. |
---|---|
NORME DI RIFERIMENTO |
Art. 17 L. n. 108 del 07/03/1996 e successive modifiche, L. 18 agosto 2000, n. 235, art. 13 D.lgs. 150/2011 |
CHI PUO’ RICHIEDERLO |
Ha diritto ad ottenere la riabilitazione colui che, trascorso un anno dall’ultimo protesto, abbia adempiuto alle obbligazioni (pagamento) per le quali i protesti sono stati levati. La domanda può essere presentata dall’interessato o da persona munita di delega con firma autenticata dal notaio o da pubblico ufficiale. La competenza è del Tribunale del luogo di residenza dell’interessato ( per le società della sede legale della società). |
DOVE SI RICHIEDE |
Cancelleria Volontaria Giurisdizione. Per eventuali informazioni o chiarimenti: e-mail: [email protected] |
DOCUMENTI OCCORRENTI |
Domanda indirizzata al Presidente del Tribunale ( nella quale il ricorrente deve qualificarsi compiutamente indicando cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e recapito telefonico) corredata dei seguenti documenti:
Se la riabilitazione è richiesta per una società il ricorso deve essere presentato dal legale rappresentante e deve essere prodotta la visura dei protesti sia del ricorrente che della società. La riabilitazione viene accordata con decreto del Presidente del Tribunale; l’interessato dovrà recarsi in cancelleria per avere la copia conforme del provvedimento del Presidente da presentare alla Camera di Commercio, la quale si occuperà della pubblicazione sul Registro dei Protesti. Avverso il provvedimento di diniego di riabilitazione o contro il decreto di riabilitazione, l’interessato può presentare ricorso in Corte d’Appello, entro 30 giorni dalla comunicazione di cui sopra. La procedura è soggetta al rito del lavoro (art. 13 D.lgs. 150/2011). |
COSTI |
|