COSA E’ |
La persona priva di un reddito minimo (ad oggi pari ad euro11.493,82, aumentato ad euro 1032,91 per ogni familiare convivente), al fine di essere difesa gratuitamente in un procedimento penale, sia come imputato che come persona offesa, o in un procedimento civile, sia come attore che come convenuto, può essere assistita da un legale a spese dello Stato. |
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CHI PUO’ RICHIEDERLO |
Possono richiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato: 1) i cittadini italiani; 2) i cittadini extracomunitari; 3) gli stranieri e gli apolidi a determinate condizioni di legge; e, in civile, anche gli enti ed associazioni che non perseguono fini di lucro e non esercitino attività economica. L’ammissione è valida per ogni grado e fase del processo e per tutte le eventuali procedure connesse. |
CASI DI ESCLUSIONE DAL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO |
Il patrocinio a spese dello Stato è escluso:
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COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI |
IN PENALE La domanda può essere presentata, in cancelleria penale, personalmente dall’interessato con allegata fotocopia di un documento di identità valido, oppure può essere presentata dal difensore che dovrà autenticare la firma di chi la sottoscrive. Può anche essere inviata a mezzo raccomandata a.r. sempre con allegato un documento di identità. La domanda, sottoscritta dall’interessato, va presentata in carta semplice e deve contenere:
Se il richiedente è extracomunitario, per i redditi prodotti all’estero la domanda deve essere accompagnata da una certificazione dell’autorità consolare competente che attesti la verità di quanto dichiarato nella domanda (in caso di impossibilità quest’ultima può essere sostituita da autocertificazione). Se l’interessato straniero è detenuto, internato per l’esecuzione di misure di sicurezza, in stato di arresto o di detenzione domiciliare, la certificazione consolare può essere prodotta entro 20 giorni dalla data di presentazione dell’istanza, dal difensore o dal componente della famiglia dell’interessato (oppure sostituita da autocertificazione). IN CIVILE La domanda va presentata presso la Segreteria del Consiglio dell’ordine degli Avvocati dove è disponibile lo stampato per la relativa richiesta. Va redatta in carta semplice e sottoscritta dall’interessato oppure presentata dal difensore che dovrà autenticare la firma di chi sottoscrive tale domanda. L’Ordine degli Avvocati si trova al 4° piano del Tribunale di Bellluno |
EFFETTI |
Nell’ipotesi in cui il Giudice o l’Ordine degli avvocati, disponga l’accoglimento della domanda, l’interessato può nominare un Avvocato iscritto nell’elenco tenuto presso il Consiglio dell’ordine del distretto della competente Corte di appello. In PENALE. Nel caso in cui, la domanda non venga accolta, contro il provvedimento di rigetto l’interessato può presentare ricorso al Presidente del Tribunale entro 20 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza. L’ordinanza che decide sul ricorso viene notificata entro 10 giorni all’interessato che nei 20 giorni successivi può proporre ricorso in Cassazione. In CIVILE. L’interessato può proporre la richiesta di ammissione al Giudice competente per il Giudizio, che decide con decreto. |
OBBLIGHI DOPO L’AMMISSIONE |
L’ammesso al patrocinio gratuito deve comunicare, entro 30 giorni dalla fine di ogni anno, e fino alla conclusione del processo, ogni eventuale variazione di reddito avvenuta nell’anno trascorso. |
CONTRIBUTI e DIRITTI |
Non vi sono spese |
MODELLI PER RICHIESTA in penale |