Inventario dell'eredità

INFORMAZIONI

L’inventario è un atto che serve a documentare la situazione economico-patrimoniale dell’eredità al momento dell’apertura della successione e consiste in una particolareggiata e fedele elencazione e descrizione di tutti i cespiti ereditari. La funzione è quella di accertare la consistenza dell’asse ereditario, specificandone gli elementi attivi e passivi al fine di consentire da un lato di determinare i limiti entro i quali l’erede risponderà dei debiti del defunto, dall’altro di evitare la confusione tra i beni ereditari e i beni dell’erede. L’inventario è obbligatorio nel caso si intenda accettare l’eredità con beneficio di inventario (vedere scheda).

Se il chiamato all’eredità è nel possesso dei beni ereditari, è opportuno che faccia prima di tutto la dichiarazione di accettazione con beneficio d’inventario. L’inventario deve essere comunque fatto nei tre mesi dall’apertura della successione (data della morte) (salva proroga concessa dal Giudice - Vedi art. 485 c.c.),  altrimenti il chiamato decade dal beneficio ed è considerato erede puro e semplice. Se invece viene fatto subito l’inventario, il chiamato che non ha fatto la dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario, ha 40 giorni di tempo dal compimento dell’inventario per accettare o rinunziare, in mancanza si considera erede puro e semplice.

Il chiamato all’eredità che non è nel possesso dei beni ereditari, può fare la dichiarazione di accettazione nel termine di prescrizione del diritto di accettare (10 anni); fatta la dichiarazione, l’inventario va fatto entro tre mesi (salvo proroga) altrimenti il chiamato viene considerato erede puro e semplice. Se, invece, viene fatto prima l’inventario, la dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario va fatta entro 40 giorni dal compimento dell’inventario: in mancanza il chiamato perde il diritto di accettare l’eredità.

L’inventario è redatto da un notaio o dal cancelliere del Tribunale competente (Tribunale dell’ultimo domicilio del defunto) e deve essere registrato presso l’Agenzia delle Entrate. Per la registrazione dell’atto sono dovuti € 200 da versare mediante modello F23 fornito dalla cancelleria

NORME DI RIFERIMENTO

Art. 769 c.p.c.

CHI

 

L’inventario può essere richiesto dagli eredi, dai creditori e dall’esecutore testamentario, dalle persone che hanno diritto ad ottenere la rimozione dei sigilli (art. 763 c.p.c.)

MODALITA’ PER LA NOMINA DEL CANCELLIERE/NOTAIO

La domanda per la nomina del cancelliere/notaio si presenta nella cancelleria del Tribunale nel cui territorio era domiciliato il defunto. (vedi modulistica).

Documentazione richiesta:

  • Nota di iscrizione a ruolo (vedi modulistica)
  • Certificato di morte;
  • Copia conforme del testamento, se esistente
  • Dichiarazione valore presunto del patrimonio ereditario

Costi:

  • € 98,00 contributo unificato da versarsi a mezzo pagoPA
  • € 27,00 per diritti forfetizzati di notifica da versarsi a mezzo pagoPA
  • se l’inventario è richiesto per minori/interdetti/inabilitati o soggetti sottoposti ad amministrazione di sostegno occorrono solo € 27,00 per diritti forfetizzati da versarsi a mezzo pagoPA

DOVE SI RICHIEDE

 

Volontaria Giurisdizione.

email: [email protected]