INFORMAZIONI |
L’eredità si acquista con l’accettazione, che può essere espressa (quando è contenuta in un atto pubblico o scrittura privata) o tacita (conseguente al compimento di un atto che presuppone la volontà di accettarla), pura e semplice o con beneficio di inventario. Il diritto di accettare l’eredità si prescrive nel termine di dieci anni, ma chiunque abbia interesse può chiedere che il Giudice fissi un termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinunzia. Decorso inutilmente detto termine, il chiamato perde il diritto di accettare. |
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NORME DI RIFERIMENTO |
Art. 481 c.c. e art. 749 c.p.c. |
ASSISTENZA DI UN DIFENSORE |
Facoltativa |
CHI PUO’ RICHIEDERLO |
Chiunque abbia interesse ad abbreviare il termine decennale per l’accettazione o la rinunzia |
DOVE SI RICHIEDE |
Volontaria Giurisdizione. Per eventuali informazioni o chiarimenti: email: [email protected] |
DOCUMENTI OCCORRENTI |
E’ necessario presentare istanza, sotto forma di ricorso al Giudice del Tribunale del luogo dove si è aperta la successione (cd. Azione interrogatoria) allegando:
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COSTI |
€ 98,00 contributo unificato; € 27,00 diritti forfettizzati per notifica |
POSSIBILITA’ DI IMPUGNAZIONE |
Sì, mediante reclamo innanzi al Tribunale in composizione collegiale (art. 749 c.p.c.) |
MODULISTICA |
Ricorso per la fissazione di un termine per accettare l’eredità |