Divorzio congiunto

Il divorzio congiunto è la procedura che consente ai coniugi, già separati da tre anni e che siano d’accordo tra loro, di ottenere lo scioglimento del matrimonio civile o la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso.
tre anni necessari per poter chiedere il divorzio congiunto decorrono dalla data dell'udienza di comparizione davanti al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale, udienza nella quale i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati.
Per la delicatezza della procedura e per le importanti conseguenze di tipo patrimoniale e personale è richiesto l’ausilio di un legale.
La domanda di divorzio si presenta con ricorso che deve contenere:

  • il tribunale che deve pronunciarsi
  • le generalità dei coniugi
  • l’oggetto della domanda
  • l’esposizione degli elementi su cui si fonda la domanda di scioglimento di matrimonio con le relative conclusioni
  • l’esistenza di figli legittimi, legittimati o adottati da entrambi i coniugi durante il matrimonio.

Normativa di riferimento: legge 1 dicembre 1970 n. 898, modificata con legge 6 marzo 1987 n. 74

 

Dove:
L’istanza congiunta di divorzio deve essere sottoscritta da entrambi i coniugi e deve essere presentata al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'uno o dell'altro coniuge. 
Nel caso di residenza all'estero di entrambi i coniugi l’istanza si può presentare a qualunque tribunale della Repubblica.
Se uno dei due coniugi si trova in carcere, può sottoscrivere la domanda e il mandato all’avvocato con firma autenticata davanti al direttore del carcere. Il giorno dell’udienza il detenuto dovrà essere tradotto per la comparizione, su sua richiesta.

Fonte: Ministero della Giustizia