Dichiarazione di morte presunta

INFORMAZIONI

 

Quando sono trascorsi dieci anni dal giorno a cui risale l’ultima notizia dell’assente, il Tribunale dell’ultimo domicilio o residenza, su domanda degli interessati, può dichiarare la morte dell’assente nel giorno in cui risale l’ultima sua notizia. La morte presunta può essere dichiarata anche se è mancata la dichiarazione di assenza. L’effetto che ne deriva è la libera disponibilità dei beni in capo a coloro che ne hanno avuto il possesso temporaneo e la liberazione definitiva dalle obbligazioni; il coniuge può contrarre nuovo matrimonio.  La dichiarazione di morte presunta comporta nella successione testamentaria, a titolo universale, l’accrescimento della quota in favore degli altri coeredi.

NORME DI RIFERIMENTO

Art. 58 ss. cod. civ. – art. 726 c.p.c. e 19 att. c.p.c.

CHI PUO’ RICHIEDERLO

Possono presentare domanda i presunti successori legittimi, il procuratore dello scomparso o il suo legale rappresentante, i soggetti che perderebbero diritti (crediti) o sarebbero gravati da obbligazioni (debiti) per effetto della morte dello scomparso o il Pubblico Ministero.

DOVE SI RICHIEDE

Cancelleria Volontaria Giurisdizione.

Per eventuali informazioni o chiarimenti:

e mail:  [email protected]

COME SI SVOLGE

La domanda si propone con ricorso, nel quale devono essere indicati il nome, cognome e la residenza dei presunti successori legittimi dello scomparso e, se esistono, del suo procuratore o rappresentante legale.

Occorre allegare:

  • Nota di iscrizione a ruolo;
  • Atto di nascita;
  • Certificato storico di residenza;
  • Certificato di irreperibilità dello scomparso o dichiarazione di scomparsa o assenza rilasciata dalla Questura o dai Carabinieri.

E’ competente il Tribunale del luogo dell’ultimo domicilio o dell’ultima residenza dello scomparso.

La domanda deve essere pubblicata, per due volte consecutive, per estratto, sulla G.U. e su due giornali, con invito a chiunque abbia notizia dello scomparso di farle pervenire al Tribunale entro sei mesi dalla pubblicazione.

La sentenza  che dichiara la morte presunta deve essere inserita per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e pubblicata nel sito internet del Ministero della Giustizia. Il tribunale può disporre altri mezzi di pubblicità (art. 729 cc.p.). Le copie delle inserzioni devono essere depositate nella cancelleria perché si provveda all’annotazione sull’originale della sentenza. La sentenza di dichiarazione di morte presunta non può essere eseguita prima che sia passata in giudicato e che sia compiuta l’annotazione. La sentenza di morte presunta deve essere comunicata, a cura del cancelliere, all’Ufficio di Stato civile del Comune di nascita dello scomparso (art. 731 c.p.c.); deve essere annotata a margine dell’atto di nascita e di matrimonio.

ASSISTENZA DI UN DIFENSORE

Necessaria

COSTI

Esente da contributo unificato.

Una marca da bollo € 27,00 per diritti forfettizzati.

I costi successivi si riferiscono a: copia autentica della sentenza, pubblicazione su giornali e G.U.; imposta di registro (€ 200,00 per registrazione sentenza).

MODULISTICA

Non disponibile