COMPETENZA PER MATERIA
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In materia PENALE: L’art. 4 del decreto legislativo 274/2000 detta le regole circa la competenza per materia, stabilendo che la stessa ricorre per i seguenti delitti consumati o tentati: - percosse (581 c.p.); - lesioni personali perseguibili a querela di parte (art. 582 comma 2 c.p., "ad esclusione dei fatti commessi contro uno dei soggetti elencati dall'articolo 577, secondo comma, ovvero contro il convivente); - lesioni personali colpose, purché perseguibili a querela di parte e "ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale quando, nei casi anzidetti, derivi una malattia di durata superiore a venti giorni" (art. 590 c.p.); - diffamazione (art. 595 commi 1 e 2 c.p.); - minaccia (612 comma 1 c.p.); - furti punibili a querela dell’offeso (art. 626); - usurpazione (art. 631 c.p.), purché si tratti di delitto perseguibile a querela di parte; - deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi (art. 632 c.p.), purché si tratti di delitto perseguibile a querela di parte; - invasione di terreni ed edifici (art. 633 comma 1 c.p.), purché si tratti di delitto perseguibile a querela di parte; - introduzione ed abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo (art. 636 c.p.), purché si tratti di delitto perseguibile a querela di parte; - ingresso abusivo nel fondo altrui (art. 637 c.p.); - uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638 comma 1 c.p.); - deturpamento e imbrattamento di cose altrui (art. 639 comma 1 c.p.). L’art. 4 inoltre prevede la competenza per materia del giudice di pace per alcune contravvenzioni del codice penale e per alcuni delitti consumati e tentati e contravvenzioni indicate in determinate leggi speciali. In materia CIVILE:
Sono di competenza del Giudice di Pace le cause relative ai beni mobili di valore non superiore a € 5.000,00, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice, e le cause concernenti la circolazione di veicoli e di natanti purché il valore della controversia non superi € 20.000,00. Per la determinazione del valore si devono osservare le regole di cui agli artt. 10 e ss. C.p.c., da effettuarsi sulla domanda: qualora contro la medesima persona vengano proposte più domande esse si sommano tra loro (art.10, comma 2° c.p.c.) e gli interessi scaduti, le spese e i danni anteriori alla proposizione, ossia alla notifica dell'atto introduttivo, si sommano con il capitale. Tale sommatoria peraltro non va effettuata qualora le domande siano incrociate, cioè volte l'una contro l'altra, come nel caso di proposizione di domanda riconvenzionale. Per cause civili di valore fino € 1100, se le parti interessate ne fanno richiesta, il Giudice di Pace decide secondo equità cioè senza seguire strettamente le norme di diritto ma decidendo secondo i principi regolatori della materia e, comunque, nel rispetto delle norme costituzionali. Il Giudice di Pace ha anche una funzione conciliativa tra le parti interessate che gliene fanno richiesta, senza alcun limite di valore e per tutte le materie che non sono attribuite alla competenza esclusiva di altri giudici (ad es. cause di lavoro, cause matrimoniali ecc.). |
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COMPETENZA PER TERRITORIO |
In materia PENALE L’art. 5 del D.lgs. 274/2000 stabilisce, quale criterio per individuare il giudice competente, quello del luogo in cui il reato è stato consumato. In materia CIVILE il criterio GENERALE stabilisce quale giudice competente il giudice del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio, o, se questi sono sconosciuti, del luogo in cui egli ha la dimora. Se però il convenuto non è né residenza, né domicilio, né dimora nel territorio dello Stato o se quest'ultima è sconosciuta, la competenza è del luogo in cui risiede l'attore. |
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COMUNI DI COMPETENZA |
1.1 Comuni di competenza. Il circondario indica lo spazio territoriale che definisce la competenza del Giudice di pace; i Comuni del circondario sui quali esercita la propria funzione sono i seguenti:
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