Come iscriversi all'albo dei consulenti tecnici (CTU)

PAGINA IN FASE DI MODIFICA PER ADEGUARLA ALLE RECENTI MODIFICHE NORMATIVE

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NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Artt. 13 - 24 bis disp. att. c.p.c. (Regio Decreto 18 dicembre 1941, n. 1368)

Decreto del Ministero della Giustizia n. 109 del 4.8.2023 che ha individuato le categorie professionali, i settori di specializzazione e le tabella di equipollenza per la categoria medico-chirurgica (“documento categorie - settori specializzazione - tabelle di equipollenza”).

REQUISITI NECESSARI

Art. 15 disp. att. c.p.c. e art. 4 D.M. Giustizia n. 109 del 4.8.2023

n. 1 - Possono ottenere l'iscrizione nell'albo coloro che rispettano i seguenti requisiti:

a) sono iscritti nei rispettivi Ordini o Collegi professionali, o ruoli, o associazioni professionali;

b) sono in regola con gli obblighi di formazione professionale continua, ove previsti;

c) sono di condotta morale specchiata;

d) sono dotati di speciale competenza tecnica nelle materie oggetto della categoria di interesse;

e) hanno residenza anagrafica o domicilio professionale, ai sensi dell'art. 16 della legge 21.12.1999, n. 526, nel circondario del Tribunale.

n. 2 - Ai fini di quanto indicato al precedente punto n. 1 lett. a), il professionista deve essere iscritto nel rispettivo Ordine o Collegio professionale. Per le professioni non organizzate in ordini o collegi, il professionista deve essere iscritto nel ruolo dei periti e degli esperti tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o ad una delle associazioni professionali inserite nell'elenco di cui all'art. 2, comma 7, della legge 14.1.2013, n. 4, che rilasciano l'attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati dagli associati.

n. 3 - Gli obblighi di formazione professionale continua di cui al precedente punto n. 1 lett. b), sono quelli previsti dai rispettivi ordinamenti professionali o, per le professioni non organizzate in ordini o collegi, dall'associazione di cui all'art. 2 della legge n. 4 del 2013 alla quale è iscritto l'aspirante.

n. 4 - Il requisito della speciale competenza tecnica previsto dalla precedente punto n. 1 lett. d), sussiste quando, con specifico riferimento alla categoria e all'eventuale settore di specializzazione, l'attività professionale è stata esercitata per almeno cinque anni in modo effettivo e continuativo.

n. 5 - In mancanza del requisito di cui al precedente punto n. 4, la speciale competenza tecnica è riconosciuta quando ricorrono almeno due delle seguenti circostanze:

a) possesso di adeguati titoli di specializzazione o approfondimento post-universitari, purché l'aspirante sia iscritto da almeno cinque anni nei rispettivi ordini, collegi o associazioni professionali;

b) possesso di adeguato curriculum scientifico, comprendente, a titolo esemplificativo, attività di docenza, attività di ricerca, iscrizione a società scientifiche, pubblicazioni su riviste scientifiche;

c) conseguimento della certificazione UNI relativa all'attività professionale svolta, rilasciata da un organismo di certificazione accreditato.

n. 6 - Per la categoria medico-chirurgica, ai fini di cui al precedente punto n. 4 rileva l'esercizio della professione successivamente al conseguimento del titolo di specializzazione.

Per la specializzazione in medicina legale, non si applica il requisito di cui al precedente n. 4 ed è sufficiente il possesso di uno tra quelli previsti al precedente n. 5, lett. a) e b).

Con riferimento alla categoria della neuropsichiatria infantile, della psicologia dell’età evolutiva e della psicologia giuridica forense il requisito della speciale competenza tecnica sussiste qualora ricorrano, alternativamente o congiuntamente, i seguenti requisiti:

1) comprovata esperienza professionale in materia di violenza domestica e nei confronti di minori;

2) possesso di adeguati titoli di specializzazione o approfondimento post-universitari in psichiatria, psicoterapia, psicologia dell'età evolutiva o psicologia giuridica o forense, purché iscritti da almeno cinque anni nei rispettivi albi professionali;

3) aver svolto per almeno cinque anni attività clinica con minori presso strutture pubbliche o private.

n. 7 - L'aspirante può essere iscritto, nell'ambito del medesimo albo, in più categorie o settori di specializzazione, quando soddisfa i requisiti previsti per ciascuno di essi.

n. 8 - Ai fini dell'iscrizione nella categoria e nel settore di specializzazione richiesti, la speciale competenza tecnica è valutata dal comitato.