INFORMAZIONI |
L'autorizzazione è necessaria per ottenere il rilascio o il rinnovo del passaporto in favore di: A) GENITORE di figli minori al quale manchi l'assenso dell'altro genitore (filiazione legittima o naturale); B) MINORE quando manchi l'assenso di uno o di entrambi i genitori; C) PERSONE sottoposte a potestà tutoria prive dell'assenso di chi la esercita. L'autorizzazione non è necessaria se il genitore esercita la responsabilità in via esclusiva sul/la figlio/a minore a cui sono demandate anche le decisioni di maggiore interesse |
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NORME DI RIFERIMENTO |
Legge n. 1185 del 21 novembre 1967 – art. 3, come modificato dalla Legge n. 3 del 16 gennaio 2003 |
CHI PUO’ RICHIEDERLO |
Il genitore che si vuole recare all’estero da solo o con il figlio minore e che manca dell’assenso dell’altro genitore oppure la persona sottoposta a tutela priva dell’assenso di colui che la esercita. E’ competente il Giudice Tutelare del luogo di residenza del minore. Se il minore risiede all’estero è competente l’autorità consolare del paese di residenza. |
DOVE SI RICHIEDE |
Cancelleria Volontaria Giurisdizione. Per eventuali informazioni o chiarimenti: e mail: [email protected] |
COME SI SVOLGE e DOCUMENTI OCCORRENTI |
Per mezzo di domanda in carta semplice, allegando:
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COSTI |
Se il passaporto viene chiesto nell’esclusivo interesse del minore:
altrimenti:
In ogni caso, sia i diritti forfetizzati di € 27,00 che il contributo unificato da € 98,00 sono da versarsi a mezzo pagoPA. Del provvedimento autorizzativo viene rilasciata copia autentica con pagamento dei relativi diritti. |
MODULISTICA |