INFORMAZIONI |
Al fine di impedire che possano essere pregiudicati gli interessi di creditori e legatari, gli eredi che hanno accettato con beneficio di inventario che intendano vendere o compiere atti di straordinaria amministrazione sui beni ereditari hanno l’obbligo di chiederne l’autorizzazione al Giudice della successione, ciò a pena di decadenza dell’erede dal beneficio di inventario (con la conseguenza che lo stesso risponderà dei debiti dell’eredità anche con il proprio patrimonio personale). La regola riguarda sia i beni immobili che i beni mobili; in relazione a questi ultimi l’autorizzazione non è necessaria decorsi cinque anni dall’accettazione. L’autorizzazione si chiede con ricorso al Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione, cioè del luogo dell’ultimo domicilio del defunto al momento della morte. Il Tribunale provvede sul ricorso con decreto contro il quale è ammesso reclamo alla Corte di Appello. Nel caso in cui i beni appartengano a incapaci (minori, interdetti, inabilitati, soggetti sottoposti ad amministrazione di sostegno), deve essere sentito il Giudice Tutelare. L’assistenza del difensore è facoltativa.
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NORME DI RIFERIMENTO |
Artt. 493 del codice civile e 747 e ss. del codice di procedura civile |
CHI PUO’ RICHIEDERLO |
L’erede che ha accettato con beneficio di inventario |
COME SI RICHIEDE |
La richiesta di autorizzazione può essere presentata con ricorso specificando gli estremi dell’accettazione con beneficio di inventario ed il valore di stima (attestato con perizia asseverata) dei beni. |
DOCUMENTI OCCORRENTI |
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DOVE SI RICHIEDE |
Cancelleria Volontaria Giurisdizione. Per eventuali informazioni o chiarimenti: e-mail: [email protected] |
MODULISTICA |