INFORMAZIONI |
I genitori congiuntamente, o quello che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, rappresentano i figli nati e nascituri, fino alla maggiore età (o all'emancipazione) in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni. Gli atti di ordinaria amministrazione, esclusi i contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento, possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore. I genitori, invece, non possono compiere atti di straordinaria amministrazione ( accettare o rinunziare ad eredità o legati, accettare donazioni, prelevare somme intestate al minore ecc.) nell’interesse del figlio, se non con l’autorizzazione del giudice tutelare, il quale valuta la necessità o utilità per il figlio minore o nascituro. |
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NORME DI RIFERIMENTO |
Art. 320 cod. civ. |
CHI PUO’ RICHIEDERLO |
I genitori congiuntamente o quello di essi che esercita, in via esclusiva la responsabilità genitoriale. Con istanza al Giudice Tutelare del luogo di residenza del minore |
DOVE SI RICHIEDE |
Cancelleria Volontaria Giurisdizione. Per eventuali informazioni o chiarimenti: e mail: [email protected] |
DOCUMENTI OCCORRENTI |
Nota di iscrizione a ruolo (Rappresentanza ed atti di amministrazione straordinaria di beni di figli minori – art. 320 c.c.) |
COSTI |
Esente da contributo unificato; Euro 27,00 per diritti di Cancelleria da versarsi a mezzo pagoPA Del provvedimento autorizzativo viene rilasciata copia autentica con pagamento dei relativi diritti. |
NOTA BENE |
Nel caso di vendita di beni acquisiti per eredità/donazione dal minore sottoposto alla responsabilità genitoriale, la competenza per l’autorizzazione è del Tribunale, su parere del Giudice Tutelare. |
MODULISTICA |