INFORMAZIONI
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E’ una procedura che consente l’adozione di persona maggiorenne; con essa l’adottato acquista il diritto di anteporre il cognome dell’adottante al proprio ed il diritto a succedere all’adottante nella stessa posizione dei figli legittimi, oltre che il diritto agli alimenti. L’adozione ordinaria non muta diritti e doveri dell’adottato verso la famiglia di origine e non produce effetti verso i parenti dell’adottante e verso quelli dell’adottato. |
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NORME DI RIFERIMENTO |
Art. 291 ss. codice civile, come modificati dalla Legge 4 maggio 1983 n. 184 |
CHI PUO’ RICHIEDERLO |
Chi intende effettuare l’adozione di persona maggiorenne. La sentenza della Corte Costituzionale n. 245 del 20 luglio 2004 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 291 c.c. nella parte in cui non prevede che l’adozione di maggiorenni non possa essere pronunciata in presenza di figli naturali riconosciuti dall’adottante, minorenni o, se maggiorenni, non consenzienti. L’adottante deve avere compiuto i 35 anni e deve inoltre superare di almeno 18 anni l’età della persona che intende adottare (salva la sussistenza di situazioni particolari in presenza delle quali il Tribunale ritenga giustificata la riduzione dei detti termini). Per l’adozione ordinaria occorre: Il consenso dell’adottante e dell’adottando; L’assenso:
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DOVE SI RICHIEDE |
Cancelleria Volontaria Giurisdizione. Per eventuali informazioni o chiarimenti: e mail: [email protected] |
COME |
Attraverso domanda in carta semplice, diretta al Presidente del Tribunale del luogo di residenza dell’adottante. Viene fissata una udienza nella quale devono comparire l’adottante e l’adottando, nonché le persone tenute a prestare l’assenso. L’assenso può essere prestato, per conto dell’interessato, da persona munita di procura speciale rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata (art. 311 c.c.). |
ASSISTENZA DEL DIFENSORE |
Necessaria |
DOCUMENTI OCCORRENTI |
Copia integrale dell’atto di nascita dell’adottando; Copia integrale dell’atto di nascita dell’adottante; Certificato di matrimonio (se coniugato) o di stato libero (se celibe o nubile) dell’adottante e dell’adottando; certificato di morte dei genitori dell’adottando (se deceduti); se viventi presenteranno il loro assenso nelle forme previste; certificato di stato di famiglia dell’adottante in bollo; certificato di residenza dell’adottante e adottando in bollo. Poiché la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana, in caso di adozione di persona straniera occorre che i documenti originali in lingua straniera siano tradotti e la traduzione venga asseverata. |
COSTI |
Contributo unificato da € 98,00; Una marca da bollo € 27,00 per diritti forfettizzati; Tassa di registrazione sentenza nella misura fissa di € 200,00 |
AVVERTENZE |
La sentenza di adozione ordinaria è soggetta a registrazione a cura delle parti interessate. Divenuta definitiva la sentenza (30 giorni dall’ultima comunicazione alle parti), la cancelleria trasmette copia della stessa all’Ufficiale dello Stato civile per le prescritte annotazioni a margine dell’atto di nascita del maggiorenne adottando. |
MODULISTICA |
Non disponibile |