INFORMAZIONI |
Con il testamento il “de cuius” può nominare uno o più esecutori testamentari per curare l’esecuzione delle clausole del testamento affinchè siano esattamente eseguite le disposizioni di ultima volontà del defunto. La persona nominata deve, con dichiarazione resa presso il Tribunale competente, accettare o rinunciare all’incarico. Se sono nominati più esecutori testamentari essi devono agire congiuntamente, salvo che il testatore abbia diviso tra loro le attribuzioni, o si tratti di provvedimento urgente per la conservazione di un bene o di un diritto ereditario. Il testatore può autorizzare l’esecutore testamentario a sostituire altri a sé stesso, qualora egli non possa continuare nell’ufficio. I minori di età e gli incapaci (interdetti, inabilitati) non possono essere nominati esecutori testamentari. Anche un erede o un legatario può essere nominato esecutore testamentario. L’accettazione della nomina di esecutore testamentario o la rinunzia alla stessa deve risultare da dichiarazione fatta nella cancelleria del Tribunale nella cui giurisdizione si è aperta la successione. L’accettazione non può essere sottoposta a condizione o a termine. L’autorità giudiziaria, su istanza di qualsiasi interessato, può assegnare all’esecutore un termine per l’accettazione, decorso il quale l’esecutore si considera rinunziante. Quando è necessario alienare beni dell’eredità o compiere atti di straordinaria amministrazione, ne chiede l’autorizzazione all’autorità giudiziaria, la quale provvede sentiti gli eredi, salvo che non si tratti di atti espressamente autorizzati dal testatore. Quando tra i chiamati all’eredità vi sono minori o interdetti l’esecutore testamentario procede all’apposizione di sigilli, facendo redigere l’inventario. L’esecutore testamentario deve rendere il conto della sua gestione al termine della stessa (ai sensi dell’art. 709 c.c.) e anche spirato l’anno dalla morte del testatore, se la gestione si prolunga oltre l’anno. Su istanza di ogni interessato l’autorità giudiziaria può esonerare l’esecutore testamentario dal suo ufficio per gravi irregolarità nell’adempimento dei suoi obblighi, per inidoneità all’ufficio o per aver commesso azione che menomi la fiducia. |
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NORME DI RIFERIMENTO |
Artt. 700 e ss. c.c. |
CHI PUO’ RICHIEDERLA |
La persona nominata esecutore dal testatore. L’esecutore testamentario può accettare ovvero rinunciare alla nomina presso la cancelleria del Tribunale nella cui giurisdizione si è aperta la successione (luogo dell’ultimo domicilio del defunto). |
DOVE SI RICHIEDE |
Cancelleria Volontaria Giurisdizione. Per eventuali informazioni o chiarimenti: e mail: [email protected] |
DOCUMENTI OCCORRENTI |
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COSTI |
Ad avvenuta registrazione da parte del locale Ufficio del Registro, è possibile ritirare copia dell'Atto facendone richiesta presso la Cancelleria. Nel caso di rinuncia alla carica di esecutore testamentario, la copia conforme dell’atto potrà essere rilasciata: -il giorno stesso dell’atto con il pagamento dell’urgenza e quindi con il versamento di n. 1 marca da bollo da € 16,00 e diritti di copia pari a € 35,40 a mezzo PagoPa (per copia); -decorsi tre giorni dall’atto con il pagamento di n. 1 marca da bollo da € 16,00 e diritti di copia pari a € 11,80 a mezzo PagaPa (per copia). Nel caso di accettazione della carica di esecutore testamentario, la copia conforme dell’atto potrà essere ritirata soltanto a seguito dell’avvenuta registrazione da parte dell’Agenzia delle Entrate (circa una settimana dopo la sottoscrizione dell’atto) con il pagamento di n. 1 marca da bollo da € 16,00 e diritti di copia pari a € 11,80 a mezzo PagoPa (per copia) |
MODULISTICA |